

in foto tribunale di napoli
Una sentenza del Tribunale di Napoli rafforza la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti sanitari privati. Il Giudice del Lavoro ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un’operatrice socio-sanitaria con oltre vent’anni di servizio, ordinando la sua immediata reintegra nel posto di lavoro presso il Centro di Fisiocinesiterapia Serapide.
La vicenda riguarda Nadia Deynat, assunta nel 2000 come operatrice socio-sanitaria e licenziata nell’ottobre del 2024 dopo che l’azienda aveva perso l’appalto per la gestione della RSA Toiano di Pozzuoli, struttura legata alla ASL Napoli 2 Nord. Nonostante la lavoratrice fosse stata successivamente riassunta dalla cooperativa subentrante Innotec grazie alla clausola sociale prevista dal contratto collettivo, la dipendente ha deciso di impugnare il licenziamento originario.
Il ricorso, sostenuto dalla FP CGIL Area Metropolitana di Napoli e patrocinato dall’avvocato Raffaele Ferrara dell’ufficio legale CGIL Napoli, è stato accolto integralmente dal Tribunale. Con la sentenza numero 10776/2025 R.G., pubblicata il 12 marzo 2026, il giudice del lavoro Martina Brizzi ha ribadito un principio giuridico ormai consolidato: la cessazione di un appalto non costituisce automaticamente un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Secondo il Tribunale, il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di dimostrare di aver tentato ogni possibile soluzione per ricollocare il dipendente all’interno della propria organizzazione aziendale prima di procedere al licenziamento. Nel caso esaminato, il Centro Serapide non è riuscito a fornire prove concrete dell’impossibilità di impiegare la lavoratrice in altre strutture o appalti ancora attivi gestiti dalla società, né in mansioni equivalenti né, eventualmente, in mansioni inferiori.
Per questo motivo il licenziamento è stato ritenuto privo di una reale giustificazione oggettiva. Il giudice ha quindi disposto la reintegra immediata della lavoratrice nel suo posto di lavoro presso il Centro Serapide, oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto, fino a un massimo di dodici mensilità, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal momento del licenziamento fino alla reintegra effettiva.
Soddisfazione è stata espressa dalla FP CGIL. «Questa è la terza sentenza favorevole all’interno della stessa procedura di licenziamento collettivo e conferma un principio cardine: la tutela del lavoratore non si esaurisce con il subentro della nuova impresa grazie alla clausola sociale», ha dichiarato Marco D’Acunto, segretario regionale FP CGIL con delega alla sanità privata. «L’azienda uscente mantiene l’obbligo di verificare tutte le soluzioni interne possibili prima di procedere all’espulsione definitiva del dipendente, indipendentemente dalle garanzie offerte dalla subentrante».
D’Acunto ha anche ringraziato la lavoratrice per la determinazione dimostrata nel portare avanti la causa. «Ringraziamo Nadia Deynat per la tenacia dimostrata in questi mesi e per aver creduto nelle ragioni portate avanti dal sindacato fin dall’inizio».
La decisione del Tribunale si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più netto che negli ultimi anni ha rafforzato l’onere probatorio a carico dei datori di lavoro nei casi di licenziamento legati alla perdita di appalti, soprattutto nel delicato settore sociosanitario privato.