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Finanziamenti e polizze, sentenza storica a Benevento: banche condannate se non provano la facoltatività

Il Tribunale sanziona la prassi di nascondere i costi assicurativi nel TAEG. Le società finanziarie devono dimostrare con prove concrete che le polizze sono facoltative, altrimenti il tasso d'interesse crolla a zero
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Il Tribunale di Benevento ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza in materia di trasparenza bancaria, confermando in appello la nullità di un contratto di finanziamento per violazione delle norme sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

La pronuncia n. 1282/2025 rappresenta un colpo durissimo per le società finanziarie che occultano i costi delle polizze assicurative nei contratti di prestito.

La trappola del TAEG nascosto

Il meccanismo è collaudato e diffuso: quando un cliente richiede un finanziamento, gli viene proposta contestualmente una polizza assicurativa. Il premio viene finanziato insieme al capitale, ma il suo costo non viene incluso nel calcolo del TAEG pubblicizzato. Risultato: il tasso effettivo risulta molto più basso di quello reale, ingannando il consumatore nella scelta tra diverse offerte di credito.

Per difendersi dalle accuse di nullità, le banche sostengono che le polizze sono facoltative e quindi non vanno conteggiate nel TAEG. Ma la giurisprudenza ha individuato precisi indici di obbligatorietà: sottoscrizione contestuale al prestito, durata identica al finanziamento, impossibilità di recesso e finanziamento del premio sono tutti elementi che dimostrano come l'assicurazione sia in realtà vincolata al mutuo.

Il nuovo standard probatorio

La svolta della sentenza beneventana riguarda l'onere della prova. Non basta più che la banca affermi genericamente di aver concesso altri finanziamenti senza polizza. I giudici hanno alzato l'asticella: le società finanziarie devono dimostrare con certezza che i contratti depositati come prova riguardano clienti con lo "stesso merito creditizio" del soggetto finanziato.

Il Tribunale è stato categorico: "Non appare sufficiente la prova offerta dalla Banca in ordine ai contratti di finanziamento stipulati con altri clienti aventi il medesimo merito creditizio, non fornendo tali contratti alcuna certezza in ordine alla identità delle situazioni delle controparti contrattuali".

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I giudici hanno sottolineato come contratti stipulati in luoghi diversi e privi di riferimenti alle professioni dei finanziati non possano costituire una prova valida, trattandosi di "elementi fortemente influenti per gli operatori finanziari ai fini dell'assunzione del rischio di insolvenza".

Le conseguenze patrimoniali

Quando viene dichiarata la nullità della clausola sul TAEG, le conseguenze economiche sono devastanti per le banche. Il tasso concordato viene sostituito con il tasso minimo dei BOT dell'anno precedente alla stipula. Considerando che negli ultimi anni i BOT hanno registrato tassi prossimi allo zero o addirittura negativi, un finanziamento concesso al 9% nel 2016 vedrebbe il proprio tasso ridotto allo 0%.

In pratica, il mutuatario deve restituire solo il capitale senza interessi. Chi ha già estinto il debito può richiedere il rimborso di tutte le somme pagate in eccesso rispetto al capitale ricevuto, con un potenziale recupero di migliaia di euro per ogni contratto.

La conferma in appello

Il Tribunale ha rigettato integralmente l'appello della società finanziaria, confermando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Ariano Irpino. La banca è stata anche condannata al pagamento delle spese legali in favore dell'avvocato Enzo Molettieri, difensore antistatario della controparte, per un importo di 462 euro oltre accessori.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più rigoroso nei confronti delle pratiche opache degli istituti di credito. Per milioni di italiani che hanno sottoscritto finanziamenti con polizze assicurative negli ultimi anni, questa sentenza apre la strada a possibili azioni di recupero delle somme indebitamente pagate.

RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo pubblicato il 2 Dicembre 2025 - 21:36 - Rosaria Federico

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