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Tassazione cripto in Italia: nessuna plusvalenza su conversioni eurostablecoin secondo la bozza

La più recente bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce un’importante distinzione fiscale per gli investimenti digitali, prevedendo l’innalzamento dell’aliquota sulle plusvalenze da criptovalute al 33%, ma escludendo da tassazione le conversioni tra euro e stablecoin ancorate alla valuta europea, con un regime agevolato fissato al 26% per le operazioni su tali strumenti.
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La più recente bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce un’importante distinzione fiscale per gli investimenti digitali, prevedendo l’innalzamento dell’aliquota sulle plusvalenze da criptovalute al 33%, ma escludendo da tassazione le conversioni tra euro e stablecoin ancorate alla valuta europea, con un regime agevolato fissato al 26% per le operazioni su tali strumenti.

Per comprendere l’impatto delle misure proposte è utile analizzare la crescente differenza di trattamento tra asset ad alta volatilità e stablecoin. Nei servizi digitali, la sicurezza e la custodia degli asset assumono un rilievo paragonabile a quello dei sistemi di pagamento avanzati come miglior portafoglio crypto, in cui trasparenza, wallet management, interoperabilità e controllo delle chiavi private definiscono standard sempre più cruciali.

La bozza stabilisce che le plusvalenze realizzate con la vendita diretta di criptovalute tradizionali saranno soggette a un’imposta del 33%, allineando il prelievo ai rendimenti finanziari ordinari. Le stablecoin denominate in euro, invece, beneficeranno di un’aliquota ridotta, riflettendo la minore esposizione a rischi di mercato e fluttuazioni improvvise.

L’esclusione delle conversioni eurostablecoin dal computo delle plusvalenze risponde a un’istanza di semplificazione contabile, permettendo ai contribuenti di gestire la liquidità digitale come una forma di valuta di riserva senza continui obblighi dichiarativi, purché non si trasformi in speculazione attiva su coppie di cambio.

Obiettivi di semplificazione e stimolo alla tracciabilità

Le autorità fiscali cercano di mantenere un equilibrio fra incentivo all’innovazione e protezione del gettito. La semplificazione promessa sembra orientata a evitare doppi conteggi nelle movimentazioni interne tra wallet personali, spingendo gli operatori a utilizzare piattaforme registrate e facilmente monitorabili attraverso la rete blockchain autorizzata.

Un punto rilevante è la previsione di una soglia minima di esenzione analoga a quella oggi applicata al possesso di valute estere. Secondo la bozza, eventuali movimenti inferiori a un valore complessivo annuo definito non sarebbero soggetti a tassazione, favorendo così piccoli investitori e utenti abituati all’uso delle stablecoin per pagamenti ricorrenti.

Effetti sui comportamenti degli investitori

La prospettiva di una tassazione più elevata sulle criptovalute volatili potrebbe orientare una parte del mercato verso asset stabili. Gli investitori istituzionali, già inclini alla prudenza regolamentare, potrebbero aumentare l’esposizione su token ancorati all’euro per ridurre il rischio di compliance e garantire rendicontazioni più prevedibili.

Si prevede che la misura possa anche spingere le piattaforme di trading a sviluppare strumenti di conversione automatica tra cripto e stablecoin, in modo da consentire strategie di protezione del capitale immediatamente compatibili con le nuove norme fiscali.

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Tale evoluzione segnerebbe un graduale spostamento delle preferenze operative dal trading speculativo all’utilizzo più gestionale dell’economia digitale.

L’impatto sul mercato delle stablecoin europee

Il vantaggio fiscale accordato alle stablecoin denominate in euro potrebbe rafforzare il ruolo delle emissioni conformi alle normative europee MiCA. L’eventuale esclusione da tassazione delle conversioni incoraggia la creazione di riserve trasparenti, alimentando la domanda di strumenti digitali garantiti da conti bancari reali situati nell’area economica comune.

I soggetti emittenti potranno essere chiamati a fornire certificazioni periodiche per attestare la corrispondenza tra riserve in euro e token circolanti. Ciò consentirebbe al Fisco di verificare la natura non speculativa dei trasferimenti, proteggendo al contempo i risparmiatori da emissioni non coperte o legate a entità extraUE con minori garanzie di vigilanza.

Questioni di compliance e implementazione tecnica

L’applicazione delle nuove aliquote richiederà adeguamenti nei software gestionali delle piattaforme di scambio. Gli intermediari dovranno introdurre moduli capaci di distinguere tra transazioni imponibili e passaggi di semplice conversione interna. Ciò implica un maggiore coordinamento tra operatori tecnologici, fiscalisti e amministrazioni competenti per evitare difformità interpretative.

La tracciabilità automatizzata costituirà un elemento chiave. Ogni wallet dovrà poter emettere report sintetici contenenti data, controvalore e tipologia dell’asset. L’obiettivo è uniformare gli standard di dichiarazione nel rispetto della privacy, senza esigere la trasmissione di informazioni sensibili che potrebbero compromettere la sicurezza individuale delle chiavi di accesso.

Reazioni politiche e confronto con altri Paesi europei

All’interno dell’arco parlamentare emergono opinioni divergenti. Alcune forze sostengono che il 33% sulle cripto più dinamiche penalizzi la competitività del comparto, rischiando di spingere le attività di trading verso giurisdizioni più flessibili. Altre formazioni ritengono la misura necessaria per allineare investimenti digitali e mercati finanziari tradizionali.

L’Italia, con questa impostazione, si collocherebbe in una fascia intermedia tra la fiscalità restrittiva di alcune economie settentrionali e la maggiore tolleranza osservata nei Paesi baltici. Il confronto con queste esperienze potrà orientare eventuali modifiche durante l’iter parlamentare, producendo una disciplina coerente con il quadro europeo emergente.

Prospettive future e ruolo del contribuente digitale

Nel medio periodo, l’intento dichiarato è promuovere una digitalizzazione controllata del risparmio, consentendo agli utenti di spostarsi liberamente tra moneta legale e token rappresentativi dell’euro. I contribuenti più attenti dovranno aggiornare le proprie strategie fiscali, integrando strumenti di reportistica automatica e mantenendo tracciabili le operazioni di acquisto o vendita.

La distinzione normativa introdotta dalla bozza potrebbe costituire un modello per altri Stati membri, fornendo una base per armonizzare i regimi tributari sulle valute digitali. Resta da chiarire se la definizione di stablecoin “ancorata all’euro” includerà solo emissioni regolamentate o anche token generati da organismi decentralizzati controllati mediante protocolli blockchain certificati.

Articolo pubblicato il 26 Novembre 2025 - 19:29 - Redazione
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