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Conta sul senso di responsabilita’ di tutti i cittadini e contiene una serie di disposizioni “da ritenersi sperimentali” l’ordinanza numero 39 firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca in cui sono indicati anche aggiornamenti delle misure che riguardano la ristorazione, le attivita’ alberghiere e ricettive ed i lidi. Spazio anche a riferimenti per industria conciaria. Nelle tabelle sono poi illustrate le disposizioni di sicurezza per il settore edile. Qualora si verificassero “situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sara’ immediatamente revocata”. Questa la sintesi ordinativa: 1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite: a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attivita’ conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attivita’ commerciali e produttive, ancorche’ sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attivita’ alberghiere e ricettive in genere nonche’ quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli; b) l’attivita’ edilizia nei limiti delle attivita’ con codici Ateco ammessi dalla vigente disciplina nazionale (Dpcm 10 aprile 2020).
E ancora: 2. E’ approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresi’, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attivita’ di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attivita’ da svolgere. 3. A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attivita’ e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalita’ di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari: 3.1. quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle 7:00 e con possibilita’ di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14:00; 3.2. quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle 16:00 e con possibilita’ di effettuare l’ultima corsa di consegna alle 23:00. 3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non e’ computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attivita’, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso. 4. E’ fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attivita’ di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020.
Infine: 5. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne. 6. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto, e’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimita’ della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente – nelle seguenti fasce orarie: 6:30-8:30; 19:00-22:00.


Articolo pubblicato il giorno 25 Aprile 2020 - 18:18

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