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Condanna Bagarella, Cinà, De Donno, Dell'Utri, Mori e Subranni, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei ministri liquidati in complessivi 10 milioni, ed in favore delle parti civili Presidenza della Regione siciliana, comune di Palermo, "Centro studi Pio La Torre" e "Libera" nella misura da liquidarsi davanti al competente giudice civile; Bagarella, Cinà, De Donno, Mori e Subranni, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi davanti al competente giudice civile, in favore della parte civile "Associazione tra familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili"; Ciancimino al risarcimento dei danni, da liquidarsi davanti al competente giudice civile, in favore della parte civile Gianni De Gennaro; Condanna altresì Bagarella, Cinà, De Donno, Dell'Utri, Mori e Subranni, in solido tra loro al pagamento delle spese processuali sostenute dalle seguenti parti civili: Presidenza del Consiglio dei ministri e presidenza della Regione siciliana in complessivi 17.437, di cui 2274 per spese; Comune di Palermo in complessivi 14.531 di cui 1895 per spese; Centro Studi "Pio La Torre" in complessivi 11.196 euro di cui 2272 per spese; "Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie" in complessivi 19.448 euro di cui 2536 per spese; nonchè Bagarella, Cinà, De Donno, Mori e Subranni, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile "associazione tra familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili" liquidate in complessivi 11.667 euro, di cui 1521 per spese; Assolve Subranni, Mori e De Donno dal reato ascritto al capo A della rubrica per le condotte contestate come commesse successivamente al 1993 per non avere commesso il fatto; Dell'Utri dal reato ascritto al capo A della rubrica per le condotte contestate come commesse nei confronti dei Governi precedenti a quello presieduto da Silvio Berlusconi per non avere commesso il fatto; Mancino dal reato ascritto al capo C della rubrica perchè il fatto non sussiste; Ciancimino dal reato ascritto al capo D della rubrica perchè il fatto non sussiste. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Brusca, concessa la circostanza attenuante speciale prevista, perchè estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione e nei confronti di Riina perchè estinto il reato per morte del reo. Indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza".
Trattativa Stato-mafia: ecco il dispositivo della sentenza. Dieci milioni il risarcimento allo Stato
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