Viene superato l'articolo 570 in materia di separazione o divorzio.Potrebbe interessarti
"La novità importantissima - precisa - è quindi rappresentata dall'estensione del reato da chi abbia fatto mancare i 'soli mezzi di sussistenza', come previsto dal vecchio art. 570, anche a chi abbia omesso di pagare 'ogni tipologia di assegnò introdotta dal nuovo 570 bis. Più chiaramente - precisa l'avvocato - sino ad oggi commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza (ovvero l'essenziale per vivere: cibo, vestiario e casa) ma non anche chi, ad esempio, a fronte di un assegno di mantenimento di mille euro, decideva arbitrariamente di versarne cinquecento".
Conclude l'avvocato: "Ora non sarà più così e la reclusione (quantomeno sulla carta) sarà prevista anche a carico di chi ometterà di versare - ai figli o all'ex coniuge - l'assegno stabilito. In sostanza ogni inosservanza dei propri impegni diventa sempre più insidiosa se non motivata con estrema precisione in sede di giudizio. È vero, infatti, che alcuni padri si sono salvati dimostrando la loro effettiva incapacità economica, ma questa è una prova molto difficile che a nulla serve rispetto ad un grave stato di necessità".
Rivoluzione nel divorzio: carcere per chi non versa l'assegno di mantenimento
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