Milano – Cortei e saccheggi, la gip di Milano, Tiziana Landoni, ha scarcerato Youssef Siher, accusato di istigazione per delinquere aggravata dalle finalità terroristiche e di partecipazione violenta alle manifestazioni pubbliche per aver creato sui social il “Movimento 17 ottobre”. La sezione distrettuale antiterrorismo della procura chiedeva la custodia cautelare in carcere. La giudice non ha convalidato il fermo e non ha applicato nessuna misura cautelare, motivando la decisione in 37 pagine di verbale.
Il Gip scardina tutto l’impianto accusatorio della procura sia per quanto riguarda l’istigazione a delinquere, sia per il pericolo di fuga. Il 30enne ricercatore era stato fermato sabato notte in qualità di amministratore del canale telegram ‘Movimento 17 ottobre’ aperto dopo la due giorni di disordini a Milano. La procura aveva iscritto nel registro degli indagati anche la moglie. La giudice ha evidentemente accolto la tesi della difesa, con gli avvocati Benedetto Ciccarone e Yasmina Abu Sharar, che aveva contestato in toto la ricostruzione dei pubblici ministeri e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Gip: “Nelle indagini non si ravvisano gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato”
Nelle 37 pagine del provvedimento la giudice spiega che “gli elementi investigativi sino ad ora raccolti” non consentono di ravvisare “allo stato, e fatti salvi successivi approfondimenti di indagine, gravi indizi di colpevolezza a carico di Siher”. In particolare, per quanto riguarda i reati contestati di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, in relazione a quei canali social su Telegram e Instagram, la giudice, citando ampia giurisprudenza e anche sentenze della Corte costituzionale, chiarisce che, affinché si configuri un’istigazione, le “manifestazioni del pensiero” devono integrare “un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione dei delitti”. Altrimenti, se non è così, sarebbe compressa la “libera espressione delle proprie opinioni” in contrasto con la Costituzione.
“Nei post e nel comunicato dianzi richiamati l’indagato non prospetta mai il ricorso ad azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti fattispecie di reato, ne’ il medesimo risulta aver evocato le gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026 (da lui neppure menzionate) quale modello di attuazione delle forme di protesta e di mobilitazione collettiva da lui proposte”. Si legge nell’ordinanza del Gip.
Per la giudice ‘nessuna istigazione alla violenza solo critica rivolta allo Stato, all’attuale Governo e ai Media’
Inoltre, secondo la giudice, i contenuti postati dal 30enne, finiti nel mirino delle indagini, sono certamente “affermazioni di critica rivolta allo Stato, all’attuale Governo e ai media, connotate da toni aspri ed espressioni volgari” e con una “ferma presa di posizione dinnanzi a politiche non condivise e ritenute dannose per il futuro dell’Italia”. Ciò, si legge, “sfocia in una generica ‘dichiarazione di guerra’ ad un ‘presente infame'”, ma non “nei confronti delle istituzioni dello Stato” e non è “accompagnata da specifici e concreti riferimenti ad azioni violente o in altro modo costituenti reato, tali da indurre gli utenti a commettere atti del genere”.
Con quel messaggio sulla “guerra” al “presente”, spiega la giudice, e dai contenuti della chat emerge “piuttosto” la “ferma volontà” di Siher di “avviare una stabile forma di protesta a fronte di problematiche socio-economiche che, secondo il suo pensiero, non trovano risposta nelle attuali politiche governative”. Oltre ad “evocare azioni di ‘disobbedienza civile'”, ma che non “si traducono nell’adozione di comportamenti violenti o più in generale criminonosi, bensì nella mera programmazione di manifestazioni settimanali, capaci di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero possibile di persone”.
Siher non ha provato a fuggire, non aveva alcun intento di sottrarsi alle indagini a suo carico
Inoltre, sulla richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere per il pericolo di fuga, la giudice si è espressa in modo netto. Siher non aveva alcun intento di “sottrarsi alle investigazioni a suo carico” di cui “non risulta (…) ne fosse a conoscenza” e di “rendersi irreperibile”.
La giudice nel ritenere l’insussistenza del pericolo di fuga, ha ricostruito le ore precedenti alla perquisizione e al fermo di Shier e della moglie, indagata a piede libero. I quali la sera prima dalla loro abitazione fuori Milano, si erano recati in zona Corvetto da un’amica. E a riprova che non c’era alcuna intenzione di sfuggire alle indagini, la giudice Landoni ha osservato che “tra l’altro, nella stessa richiesta di convalida di fermo si ipotizza che Sihersi fosse recato nella casa dell’amica, in vista della manifestazione organizzata il giorno seguente”.
Inoltre la gip passa in rassegna anche il presunto “atteggiamento non collaborativo assunto dall’indagato nel corso della perquisizione e ispezione a suo carico” che si sarebbe sostanziato dall’ “essersi rifiutato di indicare agli operanti le credenziali di accesso al proprio cellulare”. “Si ritiene – prosegue il provvedimento – che tale comportamento (tra l’altro neppure inusuale) costituisca un dato di per sé neutro e non possa reputarsi sintomatico della volontà (…) di darsi alla fuga”.
Dall’esame della chat del gruppo Telegram, la giudice rileva che quel “vademecum” per la “difesa in piazza”, intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso. Liberamente ispirato dal manuale della Rivoluzione del 2011” della primavera araba, pubblicato da Youssef Siher il 22 ottobre non conteneva “riferimenti a strumenti offensivi da utilizzare nel corso delle manifestazioni contro le forze dell’ordine, né istruzioni per reagire dinnanzi al lancio di lacrimogeni”.
Anzi “tali indicazioni sono riportate in un file” integrale, trovato nel suo notebook, ma “non risultano essere state” pubblicate in quella chat con migliaia di iscritti dal ricercatore 30enne.
Tra l’altro, chiarisce ancora la giudice analizzando i vari messaggi nel gruppo, Siher “non risulta aver caldeggiato o in qualche modo sostenuto i comportamenti violenti menzionati” da altri utenti, che parlavano di azioni violente da compiere “a danno di banche, edifici pubblici, ripetitori Rai”.
Siher scarcerato: cosa significa dal punto di vista giudiziario
La decisione della Gip di Milano imprime una svolta chiave nel fascicolo: non sono state mantenute misure cautelari né ritenuti gravi indizi di colpevolezza, secondo quanto riportato nell’ordinanza. Di seguito, i nuclei informativi principali per comprendere la situazione.
- Cosa è successo dal punto di vista giudiziario: La Gip di Milano ha scarcerato Youssef Siher, non ha convalidato il fermo né applicato misure cautelari: la decisione è motivata in 37 pagine. La procura chiedeva la custodia cautelare in carcere per l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalle finalità terroristiche e di partecipazione violenta alle manifestazioni.
- Perché la gip ritiene non configurata l’istigazione: Secondo l’ordinanza, affinché si configuri l’istigazione servono comportamenti concreti idonei a provocare la commissione di reati. I post e i contenuti analizzati non prospettano azioni violente né riferimenti concreti a violenze; la critica rivolta allo Stato non è stata associata a istruzioni o inviti all’uso della violenza.
- Qual è l’orientamento rispetto alla libertà di espressione: La giudice evidenzia che i contenuti in questione consistono in espressioni di critica politica, con toni aspri e riferimenti a disappunto verso politiche governative, ma non presentano elementi che inducano a comportamenti criminali o violenti.
- Quali elementi restano in sospeso: Le indagini restano aperte e la possibilità di approfondimenti non è esclusa. La moglie di Siher era iscritta nel registro degli indagati, ma la decisione odierna riguarda l’indagato principale e la gestione cautelare non è stata mantenuta.



