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Giustizia e amianto

Processo Eternit bis, reato prescritto per Schmidheiny. Confermate le statuizioni civili

La Corte di Assise di Appello di Napoli dichiara estinto il reato per prescrizione, ma mantiene le statuizioni civili a favore della famiglia della vittima e delle parti civili
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Il tempo cancella il reato, ma non gli effetti civili della sentenza. È questa la decisione pronunciata oggi dalla Corte di Assise di Appello di Napoli nei confronti dell’imprenditore svizzero Stephan Ernst Schmidheiny, ex vertice del gruppo Eternit, imputato per la morte di un operaio dello stabilimento di Bagnoli, deceduto nel 2009 a causa di un mesotelioma peritoneale. I giudici hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili della sentenza di primo grado e disponendo il rimborso delle spese legali alle parti civili, tra cui l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA).

La vicenda riguarda un lavoratore che aveva prestato servizio nello stabilimento napoletano dal 1954 al 1985, svolgendo mansioni che lo avevano esposto a lungo e intensamente alle polveri di amianto. Tra le attività svolte figuravano lo scarico dei sacchi contenenti il minerale e le lavorazioni nei reparti tubi e torni. Dopo decenni di esposizione, nel 2007 era arrivata la diagnosi di mesotelioma peritoneale; due anni più tardi, nel 2009, l’operaio era morto a causa della malattia.

Il percorso giudiziario, lungo e complesso, era cominciato a Torino nell’ambito del processo Eternit bis, per poi proseguire a Napoli. Nel 2022 la Corte di Assise aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per omicidio colposo, dopo aver riqualificato l’originaria contestazione di omicidio volontario, pronunciandosi anche sulle richieste risarcitorie avanzate dalle parti civili. Dopo la sentenza di appello del 2024, nel febbraio 2025 la Cassazione aveva disposto un nuovo giudizio, chiedendo di approfondire la motivazione sul nesso causale tra l’esposizione all’amianto e la morte del lavoratore.

La decisione odierna, presieduta dal giudice Roberto Donatiello, chiude il capitolo penale per intervenuta prescrizione, ma lascia in piedi gli effetti civili della pronuncia di primo grado. Un passaggio rilevante per la famiglia della vittima e per le altre parti civili, assistite nel procedimento anche dall’ONA, rappresentato dall’avvocato Flora Rose Abate. La prescrizione, infatti, non equivale a un’assoluzione nel merito: la conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell’articolo 578 del codice di procedura penale, consente di mantenere gli effetti della precedente decisione nonostante l’estinzione del reato.

«Il tempo ha cancellato il reato, ma non la responsabilità», commenta l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. «Dopo anni di battaglie giudiziarie, questa decisione rappresenta un risultato importante per la famiglia della vittima e per tutti i lavoratori di Bagnoli che hanno respirato amianto senza essere adeguatamente protetti. La prescrizione resta una ferita, perché il trascorrere del tempo non può cancellare il diritto alla giustizia».

Bonanni sottolinea inoltre il ruolo svolto dall’associazione nel procedimento: «Come ONA abbiamo chiesto che la Corte si pronunciasse comunque sugli effetti civili e il dispositivo va in questa direzione. Continueremo a batterci per garantire processi in tempi certi e risarcimenti effettivi alle vittime dell’amianto». Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

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