Il regime del 41-bis e le misure di sicurezza successive alla sua cessazione sono al centro di un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. Il provvedimento, identificato con il numero A.C. 3024, punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione del ripristino dei collegamenti tra i detenuti e le organizzazioni criminali, mafiose, terroristiche o eversive.
La proposta interviene su due fronti: da un lato, introduce nuove disposizioni per la gestione dei detenuti che escono dal regime speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario; dall’altro, prevede un inasprimento delle pene per chi utilizza droni o altri sistemi automatizzati per eludere i controlli e introdurre illecitamente beni nelle carceri.
Si tratta, allo stato, di un progetto normativo, le cui disposizioni dovranno essere esaminate e approvate dal Parlamento prima di poter entrare in vigore.
Dopo il 41-bis, misure di sicurezza anche con la cessazione del regime speciale
Il primo intervento riguarda l’ordinamento penitenziario, disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. L’articolo 2 del disegno di legge propone di introdurre una nuova disposizione, l’articolo 41-ter, intitolata «Misure organizzative conseguenti alla cessazione del regime speciale».
La proposta nasce dall’esigenza di disciplinare una fase particolarmente delicata: quella immediatamente successiva alla fine del regime di carcere duro.
Secondo i promotori dell’iniziativa legislativa, l’attuale ordinamento stabilisce i presupposti, le modalità di applicazione e le condizioni per la cessazione del 41-bis, ma non definisce in maniera organica i principi che l’amministrazione penitenziaria deve seguire nella gestione dei detenuti una volta terminato il regime speciale.
In assenza di una disciplina legislativa specifica, nel corso degli anni sono state sviluppate procedure amministrative, anche attraverso circolari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per individuare circuiti detentivi in grado di garantire la continuità delle esigenze di sicurezza.
Con il nuovo articolo 41-ter, il disegno di legge punta a introdurre una base normativa esplicita per queste misure organizzative, con l’obiettivo di impedire che la cessazione del regime speciale si traduca in un’occasione per ristabilire i contatti con i gruppi criminali di appartenenza.
Valutazioni individuali e informazioni degli organismi antimafia
La proposta affida al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il compito di procedere a una valutazione individuale della posizione del detenuto già sottoposto al 41-bis.
L’analisi dovrà tenere conto di diversi elementi, a partire dalla natura e dalla gravità dei reati commessi, dalle modalità con cui sono stati realizzati e dal ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione criminale, mafiosa, terroristica o eversiva.
Tra i criteri indicati figurano anche la condotta tenuta durante il periodo trascorso in regime speciale e l’evoluzione del percorso trattamentale del detenuto.
Un ruolo significativo sarebbe inoltre attribuito alle informazioni provenienti dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dalla direzione distrettuale antimafia competente e dalle autorità di pubblica sicurezza.
Il coinvolgimento degli organismi investigativi specializzati consentirebbe, secondo l’impostazione del provvedimento, di disporre di un quadro aggiornato sulla pericolosità del detenuto e sull’eventuale permanenza dei suoi legami con l’organizzazione criminale di riferimento.
Le misure organizzative dovrebbero essere aggiornate ogni volta che emergano nuovi elementi rilevanti per la sicurezza penitenziaria o per la valutazione del percorso trattamentale.
Stop ai contatti con la stessa organizzazione criminale
Uno degli obiettivi centrali della riforma è impedire che il detenuto, dopo la cessazione del 41-bis, possa riprendere contatti diretti o indiretti con gli appartenenti alla medesima organizzazione criminale o con gruppi stabilmente collegati.
Per raggiungere questo risultato, l’amministrazione penitenziaria potrebbe disporre l’assegnazione del detenuto a sezioni individuate nell’ambito dei circuiti detentivi previsti dalla normativa vigente.
La proposta richiama, tuttavia, alcuni principi fondamentali: proporzionalità, individualizzazione del trattamento e adeguatezza delle misure rispetto alle effettive esigenze di ordine e sicurezza.
Il nuovo articolo 41-ter precisa infatti che gli interventi organizzativi non devono essere interpretati come una proroga del regime speciale e non possono introdurre ulteriori limitazioni rispetto a quelle già previste dall’ordinamento penitenziario.
La distinzione è rilevante: l’obiettivo dichiarato non è prolungare automaticamente il carcere duro, ma consentire all’amministrazione di adottare misure organizzative mirate per prevenire il ripristino dei collegamenti criminali.
Droni in carcere, prevista un’aggravante fino alla metà della pena
Il secondo fronte della proposta riguarda l’introduzione illecita di dispositivi di comunicazione negli istituti penitenziari e l’impiego di strumenti tecnologici per aggirare i sistemi di controllo.
L’articolo 3, comma 4, del disegno di legge interviene sull’articolo 391-ter del codice penale, relativo all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.
La modifica prevede l’introduzione di una specifica aggravante quando il fatto viene commesso utilizzando aeromobili a pilotaggio remoto, altri sistemi automatizzati di trasporto oppure modalità in grado di eludere i sistemi di controllo tecnologico adottati dall’amministrazione penitenziaria.
In questi casi, la pena sarebbe aumentata da un terzo alla metà.
La disposizione mira ad adeguare la risposta penale all’evoluzione delle tecniche utilizzate per far arrivare illecitamente beni e dispositivi all’interno delle carceri.
I droni, in particolare, possono essere impiegati per superare le barriere fisiche e i controlli ordinari degli istituti penitenziari, consentendo la consegna di telefoni cellulari e altri oggetti destinati ai detenuti.
La nuova aggravante proposta dal disegno di legge punta quindi a colpire più severamente le condotte che sfruttano tecnologie e sistemi automatizzati per aggirare le misure di sicurezza.
La riforma è ancora all’esame del Parlamento
Il disegno di legge A.C. 3024 propone dunque un duplice intervento: disciplinare in modo più organico la fase successiva alla cessazione del 41-bis e rafforzare le sanzioni per l’introduzione illecita di dispositivi e beni nelle carceri attraverso l’impiego di strumenti tecnologici.
Sul primo versante, la proposta punta a garantire la continuità delle esigenze di sicurezza attraverso valutazioni individuali e misure organizzative proporzionate. Sul secondo, introduce un aggravamento del trattamento sanzionatorio per le condotte realizzate mediante droni o sistemi automatizzati capaci di eludere i controlli.
Perché le nuove disposizioni diventino operative sarà necessario attendere il completamento dell’iter parlamentare e l’eventuale approvazione definitiva del provvedimento.
Solo al termine di questo percorso sarà possibile stabilire se le misure entreranno in vigore nella formulazione attuale o se subiranno modifiche durante l’esame delle Camere.





