Le motivazioni del Riesame

Attentato a Ranucci, il Riesame: Le tre grandi bugie di Lavitola sull’attentato

Ecco i motivi che hanno spinto i giudici del Riesame a negare la scarcerazione di Valter Lavitola reo confesso di essere il mandante dell'attentato
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Roma – Omissioni sul movente, dichiarazioni inverosimili sulle modalità dell’agguato e la matrice politica: i giudici del Tribunale del Riesame ‘stroncano’ la versione di Valter Lavitola in merito all’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia.

I giudici censurano le dichiarazioni di Lavitola nelle 31 pagine di motivazioni con le quali il tribunale del Riesame di Roma ha negato la scarcerazione al faccendiere detenuto in carcere con l’accusa di essere il mandante dell’attentato.

La mancata corrispondenza dei fatti – secondo i giudici – è data in almeno tre circostanze in cui la versione di Lavitola non risulta credibile rispetto alle risultanze investigative: il sopralluogo avvenuto il 15 ottobre 2025 davanti alla casa di Ranucci, il racconto sulle modalità dell’agguato concordato con il suo factotum Gomes Clesio Tavares e le presunte omissioni sul movente, riguardo alle quali resta – secondo i magistrati – la possibile matrice politica. Regge quindi, secondo i giudici, anche l’ipotesi dell’aggravante mafiosa.

Le tre bugie di Lavitola: sopralluogo, movente e modalità dell’attentato

La prima bugia sarebbe quella relativa al famoso sopralluogo del 15 settembre presso casa Ranucci a Pomezia. Lavitola, accompagnato da Gomes Clesio Tavares, volle essere certo che l’attentato esplosivo, in progettazione, andasse a buon fine. Lavitola i ha sempre negato, invece, sostenendo di avere avuto “altri impegni quel giorno”. Ma grazie alle celle telefoniche è stato accertato che nel primo pomeriggio di quel giorno Lavitola e Gomes si trovavano sotto casa di Ranucci. Quindi, era impossibile che Lavitola avesse incontrato Ranucci visto che il cellulare del giornalista agganciava celle di altre località. Per i giudici, dunque, la trasferta “non era finalizzata a incontrare Ranucci”, ma a mostrare a Gomes dove avrebbe dovuto compiersi l’attentato dinamitardo.

“E’ evidente che il ricorrente si è recato sul posto per mostrare al suo uomo di fiducia il luogo dove doveva essere compiuto l’atto dinamitardo, portandolo presso l’abitazione della persona offesa e fornendogli tutte le istruzioni necessarie” scrivono i giudici.

La lealtà di Gomes esclude l’ipotesi che abbia ‘fatto di testa sua’ e scelto la bomba

Altra bugia è quella secondo la quale il primo input dato a Gomes era non già di far mettere una bomba (reato specifico) ma di “sparare tre, quattro colpi di pistola”. I giudici, partendo dal dato acclarato dell’assoluta lealtà di Gomes, deducono che questo elemento si fondamentale nel fatto che abbia seguito pedissequamente quanto Lavitola gli ha chiesto.

“Appare del tutto inverosimile che Clesio Tavares abbia di sua iniziativa modificato nel senso indicato le modalità esecutive dell’attentato senza consultare previamente il Lavitola – scrivono i giudici – Ciò proprio in considerazione del rapporto che lega i due indagati più volte ribadito dallo stesso Lavitola di natura quasi filiale, di estrema fiducia reciproca”.

Il movente politico per accrescere la popolarità del giornalista: i giudici avallano all’ipotesi della Procura

Infine vi sono le omissioni relative al movente, al motivo per il quale fu progettato l’agguato. I giudici sembrano accreditare – ma manca una conferma definitiva -, la pista “politica” quella cioè che sembra convincere maggiormente il pm di Roma Edoardo De Santis, il gip Iole Moricca e i carabinieri del Nucleo Investigativo.

Secondo i giudici del Riesame, l’atto dinamitardo ai danni di Ranucci ha rappresentato per l’ambizioso progetto perseguito da Lavitola, un dato estremamente positivo e favorevole e questo perchè nella prospettiva di Lavitola, l’azione delittuosa era funzionale a garantire al giornalista una rilevante esposizione mediatica idonea a metterlo a riparo da iniziative volte a escluderlo dalla conduzione del programma Report e contemporaneamente garantire una visibilità che potesse trasformarsi agevolmente in ampio consenso elettorale.

Confermata l’aggravante mafiosa: per i giudici Lavitola è uno spregiudicato con propensione a delinquere

I magistrati parlano anche di “gravi modalità dell’azione, indicative di una personalità spregiudicata, con una propensione al delinquere non comune, tenuto conto che il Lavitola incaricava il coindagato di individuare esecutori materiali che, per pochi soldi, si prestavano a compiere il fatto in esame che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi”.

Inoltre il Tribunale ribadisce il concetto della contestazione dell’aggravante del ‘metodo mafioso’, visto che la deflagrazione dell’ordigno davanti alla casa di Ranucci provocò un forte boato e gravi danneggiamenti: “tali allarmanti modalità dell’azione, all’evidenza, sono già di per sé evocative della forza intimidatrice del metodo mafioso”, scrivono i giudici. La mancata scarcerazione per il Riesame è supportata anche dal pericolo che Lavitola possa influenzare le dichiarazioni del coindagato e dalla possibilità che si dia alla fuga.

Infine viene ancora sottolineato che Lavitola “cercava di depistare le indagini, anche avvicinando il giornalista Autieri che tentava di convincere ad effettuare indagini sulla cosiddetta ‘pista israeliana'”.

Articolo modificato il 17/10/2026 alle 22:42 per revisione testo.
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