

La stazione della Circumvesuviana di Sorrento
Napoli – Il licenziamento del bigliettaio della Circumvesuviana in servizio alla stazione di Sorrento è legittimo. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Napoli che, con la sentenza n. 581/2026, ha respinto integralmente il ricorso del dipendente, confermando la correttezza dell’iter disciplinare avviato da Eav e la sussistenza della giusta causa di destituzione.
La vicenda risale al maggio 2024 e riguarda l’attività svolta presso la biglietteria automatica della stazione di Sorrento, uno degli snodi più frequentati della linea vesuviana, soprattutto nei periodi di alta affluenza turistica.
Secondo quanto accertato, il dipendente addetto alla gestione delle emettitrici automatiche ASEM avrebbe alterato il funzionamento delle macchinette per ottenere biglietti “in bianco”, successivamente manomessi.
Le indagini interne hanno ricostruito un meccanismo fraudolento: i titoli di viaggio risultavano contabilmente registrati come biglietti di fascia AC1, dal valore di 1,50 euro, ma venivano materialmente stampati e venduti come biglietti NA5, dal costo di 4,60 euro. La differenza di prezzo, secondo l’accusa, finiva fuori dai canali ufficiali di incasso.
Determinanti, per il giudice, sono stati gli esiti delle verifiche ispettive e le immagini del sistema di videosorveglianza. I filmati, richiamati in sentenza, mostrano il blocco volontario delle testine di stampa delle macchine ASEM e le successive operazioni manuali sui biglietti, oltre a movimentazioni anomale di denaro contante nella cassa della biglietteria.
Il Tribunale ha ritenuto tali controlli pienamente utilizzabili, qualificandoli come “controlli difensivi”, attivati a fronte di sospetti concreti di illeciti e svolti nel rispetto della normativa sulla privacy.
Nelle motivazioni, il giudice del lavoro ha sottolineato che Eav ha rispettato puntualmente le procedure previste dal regolamento disciplinare aziendale, inclusa la corretta costituzione del Consiglio di Disciplina, ritenuto organismo terzo e privo di profili di incompatibilità.
Richiamato anche il Manuale dell’Operatore, che impone regole stringenti sull’uso e sulla manutenzione delle emettitrici automatiche, nonché l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali guasti. Prescrizioni che, secondo gli accertamenti, non sarebbero state osservate, con ricadute dirette sul controllo amministrativo e contabile.
La condotta del lavoratore è stata definita «sistematicamente fraudolenta e orientata al profitto personale», tale da determinare una compromissione irreversibile del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Da qui la conferma del licenziamento per giusta causa.
ciplinare, ritenuta necessaria a tutela del patrimonio societario e della fiducia dell’utenza.
La sentenza n. 581/2026, con Eav assistita in giudizio dal professor Marcello D’Aponte, rafforza così un principio chiave in materia di diritto del lavoro: i controlli difensivi, se fondati su sospetti concreti e svolti nel rispetto delle regole, possono costituire prova piena e giustificare anche la misura espulsiva, quando la condotta del dipendente mina il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.